Iniziamo a prendere la patente nautica
Iniziamo a prendere la patente nautica
Una delle novità legislative inserite nel Codice della Nautica da diporto, riguarda i motori fuoribordo guidabili senza l’obbligo della patente.
A causa dell’aggiunta del sostantivo (iniezione), alcuni possessori di motori fuoribordo che fino a ieri pilotavano il proprio natante senza patente,ora non possono più farlo.
Il D.L. 3 novembre 2017, n. 229, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio scorso (in vigore dal 13 febbraio) emanato per semplificare il Codice varato nel 2005 (18 luglio, Dlgs n. 71), precisa all’articolo 29 intervenendo sul Capo IV del Titolo Il del precedente che va a sostituire l’intestazione da «Obbligo di patente» in «Patenti nautiche» e introduce la modifica all’Art. 39 che ora recita così:
«La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV».
Quindi, il provvedimento mette arbitrariamente fuori gioco tutti i fuoribordo 2T a iniezione diretta con una cilindrata superiore a 750 cc.
